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Statuto e altri atti

Statuto e altri atti

Versione scaricabile in formato PDF  dello STATUTO DI IPAB PER I MINORI DI VICENZA

STATUTO DI I.P.A.B. PER I MINORI DI VICENZA

Art. 1 – L’I.P.A.B per i Minori  di Vicenza: Origini

L’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza nasce per fusione delle I.P.A.B. Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte, Colonia Alpina Umberto I, Opera Pia Cordellina, Opera Pia Ospizi Marini  e trae origine, in particolare, dai seguenti enti e lasciti:

  • Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte, fondato a Vicenza nell’anno 1906 per iniziativa del Dott. Capretti Guidi Vettore, con il concorso del Comune di Vicenza, di privati cittadini e di Istituti di Credito, è stato eretto in Ente Morale con R.D. 31.10.1912. L’Istituzione fu creata con lo scopo di assistere i bambini bisognosi dalla nascita fino all’età scolastica, appartenenti al Comune di Vicenza, e di diffondere tra le madri, l’osservanza dei principi igienici nell’allattamento e nel divezzamento. Negli anni ha svolto attività di assistenza socio-sanitaria con la gestione di un ambulatorio pediatrico.
  • Colonia Alpina Umberto I. Il 25 aprile 1899 venne costituita presso la locale sede del Club Alpino Italiano, la Commissione promotrice della Colonia Alpina Vicenza che si poneva come scopo quello di organizzare soggiorni montani finalizzati, secondo le teorie del tempo, a combattere la gracilità infantile e già nell’estate dello stesso anno furono ospitati a Tonezza i primi due gruppi di bambini. Dopo l’attentato che il 29 luglio 1900 colpì a morte il re Umberto I, la Colonia venne a lui intitolata, in segno di gratitudine per l’attenzione fattiva che aveva dimostrato al progetto della Colonia.

Nel 1911, grazie alla donazione fatta dalle famiglie Roi e Valmarana, fu costruita, sempre a Tonezza, la nuova sede.

La Colonia subì gravi danni alle proprie strutture in occasione di entrambi i conflitti mondiali, riuscendo però  a riprendere la sua attività e ad organizzare i soggiorni montani fino a tutti gli anni settanta.

Nel 1981, preso atto dei cambiamenti sociali, economici e legislativi avvenuti ed in fieri che rendevano, se non impossibile, molto problematica la gestione diretta dei soggiorni, procedette all’alienazione degli immobili di proprietà in Tonezza. Con le rendite dell’importo ricavato furono  successivamente finanziati in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Vicenza, i soggiorni climatici di minori in condizioni di disagio economico, ospitati nella Colonia “Regina Mundi” in località Cavallino (VE), gestita dall’Opera Diocesana di Vicenza.

  • Opera Pia Cordellina viene istituita a seguito del lascito del 16 marzo 1829 di Lodovico Cordellina, figlio dell’avvocato veneziano Carlo Cordellina, attraverso il suo esecutore testamentario, Nicolò Bissari, che destina all’Istituto cittadino “Collegio – convitto” poi chiamato “Cordellina”, un notevole patrimonio, composto di terreni e beni immobili, distribuito non solo in provincia di Vicenza: fra i quali, il più significativo, è sicuramente la Villa Cordellina, poi Lombardi ed ora di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, situata a Montecchio Maggiore, residenza di campagna della famiglia, ed il Palazzo Cordellina, residenza della stessa famiglia, in Contrà Riale a Vicenza, poi ceduta e ora attuale sede della Biblioteca Civica Bertoliana. L’Opera Pia Cordellina venne eretta quale istituto pubblico di assistenza e beneficenza con R.D. il 14.09.1914, successivamente modificato con R.D. del 02.05.1932.

L’attuale sede sociale ed operativa è sita tuttora a Vicenza in via Durando, 84. Oltre ai beni immobiliari, il patrimonio comprendeva anche mobili ed opere d’arte di autori famosi ed internazionali, fra i quali i magnifici affreschi di Giambattista Tiepolo, presenti nella stessa Villa di Montecchio Maggiore; un patrimonio che rese una rendita cospicua, in grado di garantire la lunga esistenza all’Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) Cordellina e di cui Vicenza, ancora oggi, gode di importanti vantaggi per la comunità, soprattutto nel campo scolastico.

  • Opera Pia Ospizi Marini fondata a Vicenza nell’anno 1869 e retta fino al 1906 dal Comitato Provinciale per l’Ospizio Marino Veneto in Vicenza, è stata eretta in Ente Morale con R.D. 11.01.1906. L’Istituzione fu creata con lo scopo di provvedere alla cura, del tutto o in parte gratuita dei fanciulli linfatici e scrofolosi appartenenti alla città e Provincia di Vicenza, con bagni marini.

Il Consiglio di Amministrazione era composto prevalentemente da medici con la presenza di almeno uno specialista in pediatria. La cura della malattia nei primi anni di vita dei bambini si realizzava con soggiorni climatici marini per i benefici effetti sulla salute dell’aria marina, associata ad una dieta alimentare sostanziosa che consentiva il recupero fisico dei piccoli malati. L’attività di sostegno per l’invio dei bambini al mare di bambini si è sempre realizzata con il pagamento del soggiorno in località marine (Jesolo – Sottomarina – Chioggia).

Art. 2 – Natura giuridica e Sede Legale.

1. L’Ente “I.P.A.B. per i Minori di Vicenza” è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, regolata negli assetti fondamentali dal presente Statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.

2. L’Ente ha autonomia gestionale, economica, statutaria, regolamentare e finanziaria. I Membri del Consiglio di Amministrazione, nominati sulla base della disciplina contenuta in questo Statuto, non possono essere rimossi o revocati prima della scadenza del loro mandato, se non per determinazione dell’Autorità Tutoria nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La gestione dell’Ente I.P.A.B. per i Minori di Vicenza si basa sui criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

4. La sede legale dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza è in via Durando n. 84 in Vicenza.

Art. 3 – Scopi dell’I.P.A.B.

1.In conformità alla volontà dei fondatori l’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza ha come scopo il sostegno dei minori e delle loro famiglie in stato di bisogno, ne promuove l’assistenza, anche economica, fino al compimento della maggiore età o al termine del relativo progetto di accompagnamento verso una reale autonomia – a partire dal sostegno della madre in gravidanza – attraverso interventi mirati alla prevenzione e alla cura, all’istruzione, alla formazione ed al sostegno socio-educativo dei minori.

2. Le iniziative e i servizi dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza sono rivolti ai minori e alle rispettive famiglie prioritariamente abitanti nel Comune di Vicenza, secondo i criteri fissati da apposita regolamentazione.

3. Gli interventi, mediante gestione diretta di servizi o partecipazione ad iniziative di terzi di cui si condividono finalità e scopi, avvengono sulla base di PROGETTI DI INTERVENTO anche in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti Pubblici ed il mondo delle Associazioni e del Volontariato operanti nei settori famiglia-minori-istruzione-salute.

4. L’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza trae i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei propri scopi istituzionali dai corrispettivi dei servizi prestati, dalle rendite del suo patrimonio, per la parte non destinata al mantenimento della consistenza patrimoniale a norma di legge, e da contributi, lasciti e donazioni.

5. L’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza, per l’attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con l’ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.

Art. 4 – Patrimonio.

1. Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. L’utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all’art. 3 entro i limiti di legge, di regolamento e in base al presente Statuto.

3. Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall’I.P.A.B. stessa con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

Art. 5 – Organi.

Sono organi dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza:

a) di governo:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

b) di gestione:

Il Segretario/Direttore

c) di controllo:

L’Organo di revisione contabile

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B.

1. Il governo dell’I.P.A.B. è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da tre (nota 1) componenti, nominati dal Comune di Vicenza tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di cui almeno uno da individuarsi nel mondo del privato-sociale che operi coerentemente con gli scopi del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha durata di anni 5.

3. I componenti non possono essere rinominati senza interruzione più di una volta.

4. I Consiglieri rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l’incarico.

5. I Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. I Consiglieri, che ne surrogano altri anzitempo decaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione nel quale entrano a far parte.

6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente richiede al Comune di Vicenza la sostituzione del componente decaduto.

7. Le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e successivamente comunicate dall’I.P.A.B. al Comune di Vicenza per la conseguente sostituzione.

8. Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

9. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente attiva le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

10. Ai soggetti cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza è vietata la loro revoca, non sussistendo rapporto di rappresentanza.

11. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è soggetta alla normativa sull’incapacità ed incompatibilità previste dagli artt. 11 e seguenti della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 ed altre norme di legge.

12. In ogni caso l’incarico di Consigliere dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza è incompatibile con la carica di:

  • a. Sindaco, Consigliere e Assessore dell’Amministrazione Comunale di Vicenza;
  • b. Presidente, Consigliere e Assessore della Provincia, della Regione e degli altri enti locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza;
  • c. direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali dell’azienda ULSS nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza,
  • d. dipendente dell’I.P.A.B. o di strutture appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio ove ha sede la struttura dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza o comunque di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle I.P.A.B. e dei soggetti di diritto privato anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002. n. 22 e successive modificazioni.

13.Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12 il Consiglio di Amministrazione, d’ufficio o su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al Consigliere il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione dispone la decadenza dell’amministratore nei quindici giorni successivi.

Art. 7 – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

1. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione dell’Ente.

2. Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statutari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

3. Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:

  • l’approvazione dello statuto e delle sue modifiche;
  • l’approvazione dei regolamenti;
  • l’adozione della dotazione organica del personale dipendente;
  • l’approvazione dei bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei conti consuntivi;
  • l’approvazione dei piani e dei programmi della gestione e l’assegnazione delle risorse necessarie;
  • la verifica dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
  • l’affidamento del servizio di tesoreria;
  • l’alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
  • l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
  • la nomina del Segretario/Direttore;
  • la nomina dell’organo di revisione contabile;
  • la nomina degli eventuali consulenti e professionisti esterni;
  • l’istituzione di nuovi servizi, l’ampliamento di quelli esistenti o la loro soppressione;
  • la determinazione del corrispettivo per i servizi  erogati;
  • le decisioni relative ai ricorsi ed alle azioni giudiziarie.

4. Il Consiglio di Amministrazione espleta inoltre ogni altra competenza attribuita dalla legge o dai regolamenti.

Art. 9 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per gli adempimenti di cui al precedente art. 8, con le modalità di seguito indicate ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità o per richiesta di almeno due Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque convocato per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo dell’esercizio  secondo le norme di legge.

3. La convocazione alle sedute, contenente l’ordine del giorno, deve essere sottoscritta dal Presidente. I consiglieri devono essere avvisati di norma almeno 3 giorni prima della seduta. Nei casi d’urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo rispetto all’orario stabilito per la seduta.

4. Termini più brevi di preavviso possono essere utilizzati dal Presidente per particolari necessità con il consenso unanime di tutti i consiglieri aventi diritto, da esprimersi entro l’inizio della seduta interessata.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

2. Il Consiglio può decidere tuttavia la presenza di dipendenti o persone estranee, quando ciò sia opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

3. Per la validità delle sedute è prescritta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

4. I Consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti entro il quarto grado o affini sino al secondo grado..

5. Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione, secondo quanto previsto al comma 4.

6. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Il voto è segreto quando si trattano questioni concernenti persone.

7. La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate secondo le modalità previste dalla vigente normativa ed affisse all’albo dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza .

9. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario-Direttore e, non appena predisposti, sono messi a disposizione dei Consiglieri e sono sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti entro la prima seduta utile successiva.

Art. 11 – Il Presidente dell’I.P.A.B.

Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale dell’I.P.A.B. di fronte a terzi ed in giudizio;
  • convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l’ordine del giorno, e ne presiede e dirige le sedute;
  • adotta i provvedimenti d’urgenza che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva adunanza, e comunque entro sessanta giorni;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 12 – Indennità.

1.Gli incarichi di  Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuiti.

2. Al Consiglio di Amministrazione è consentito riconoscere ai propri membri il rimborso delle spese debitamente documentate e preventivamente o, in caso di urgenza, consuntivamente autorizzate dallo stesso organo per attività resesi necessarie per il buon funzionamento dell’ente.

Art. 13 – Il Segretario/Direttore dell’I.P.A.B.                                              

1. Al Segretario/Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’I.P.A.B. nel rispetto dell’art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Al Segretario/Direttore spetta, pertanto, l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Al Segretario/Direttore sono attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione; egli redige i verbali delle sedute del Consiglio medesimo e li sottoscrive.

4. Il Segretario/Direttore dirige e coordina la struttura operativa dell’I.P.A.B., collaborando con il Presidente e i Consiglieri ai quali risponde dei risultati dell’attività svolta.

5. Il Segretario/Direttore, nei limiti delle competenze attribuite, adotta tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Segretario/Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.

Art. 14 – Organo di Revisione dei Conti.

1. L’Organo di revisione dei Conti  è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B., secondo le modalità previste dalla L.R. 45/93. Esso dura in carica 3 anni e non può essere rinominato senza interruzione per più di una volta.

2. L’Organo di revisione dei Conti  rilascia il parere prima dell’approvazione del Conto Consuntivo.

3. . L’Organo di revisione dei Conti  , inoltre, nella relazione sul Conto Consuntivo può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. . L’Organo di revisione dei Conti  è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso.

  1. L’Organo di revisione dei Conti  svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell’Ente secondo le norme di legge ed in base al regolamento dell’Ente.

Art. 15 – Il Personale.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle Leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali del Comparto, dai Regolamenti interni e dai Contratti individuali di lavoro.

Art. 16 – Il Tesoriere.

1. L’Ente si avvale di un Tesoriere a norma di legge, la cui individuazione avviene secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 17 – Albo dell’I.P.A.B.

1. Secondo quanto previsto dalla Legge, l’I.P.A.B. applica ai propri atti i principi di trasparenza e pubblicità; in particolare è istituito l’Albo dell’I.P.A.B. per i Minori di Vicenza, presso la sede legale e nel sito internet dell’Ente.

2. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione all’Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.

Articolo 18 – Disposizione transitoria.

1. I Consigli di Amministrazione, in carica alla data di emanazione del decreto regionale che approva la fusione, cessano dalle loro funzioni con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato a seguito della fusione.

nota 1: con delibera n° 18 del 13 settembre 2017 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione è stato ridotto da cinque a tre, ai sensi dell’art. 56 della legge regionale n° 30/2016. La riduzione del numero di componenti avrà effetto dalla più prossima nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione da parte del Sig. Sindaco di Vicenza (scadenza naturale: marzo 2019).

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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche”;

Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l’emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità’ dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro e’ regolato contrattualmente; di prevedere, all’articolo 5, la valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilità dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l’amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all’articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più’ previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

 Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e’ disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del   2001   estendono,   per   quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a  qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché’ nei confronti dei  collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso   di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione   e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo

 Art. 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione   amministrativa.   Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della   legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e’ titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione   o   credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.   Il   dipendente   dimostra   la   massima   disponibilità   e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto   della normativa vigente.

 Art. 4

Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, ne’ sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo   quelli   d’uso   di   modico   valore   effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali.   In   ogni   caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, ne’ da soggetti nei cui confronti e’ o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per se’ o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono prevedere limiti inferiori,   anche   fino   all’esclusione   della possibilità di riceverli, in   relazione   alle   caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o   attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare   il   prestigio   e   l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila   sulla corretta applicazione del presente articolo.

 Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina   vigente   del   diritto   di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne’ esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

   a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto   i   predetti   rapporti   di collaborazione;

   b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

 Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.

 Art. 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 Art. 9

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l’adempimento   degli   obblighi   di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le   disposizioni   normative   vigenti,   prestando   la   massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali   adottati   dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

 Art. 10

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non   sfrutta,   ne’   menziona   la   posizione   che   ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

 Art. 11

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del   procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne’ adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di   propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.

 Art. 12

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione,   salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora   non   sia competente per posizione rivestita o   per   materia,   indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni   e   diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da   dichiarazioni     pubbliche     offensive     nei     confronti dell’amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli   standard   di   qualità   e   di   quantità   fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni ne’ anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura,   sulla   base   delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.

 Art. 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli   enti   privi   di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico,   persegue   gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e’ preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e’ preposto con imparzialità e rispettando   le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le   iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il   procedimento   disciplinare,   ovvero   segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e   provvede   ad   inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente   rilevata   la   sua   identità   nel   procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non   rispondenti   al   vero   quanto   all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.

 Art. 14

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne’ corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne’ per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni   ed   alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone   fisiche   o giuridiche private con le quali abbia concluso,   nel   biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte l’amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il   proprio   superiore gerarchico o funzionale.

 Art. 15

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

 1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture   di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165   del   2001,   la pubblicazione sul   sito   istituzionale   e della   comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei   risultati   del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l’ufficio   procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali disponibili a legislazione vigente.

 Art. 16

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonche’ dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della   corruzione,   dà   luogo   anche   a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile   del pubblico dipendente, essa e’ fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e’ valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle   previste   dalla   legge,   dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

 Art. 17

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi   in   favore   dell’amministrazione.   L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu’ ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e’ abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma addi’, 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro   per   la pubblica   amministrazione   e   la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013

Registro n. 4, foglio n. 300

 

tratto dal sito: www.normattiva.it